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Lo Statuto

TITOLO I – COSTITUZIONE E SCOPI

Articolo 1 – Costituzione dell’Associazione.

A norma dell’art. 18 della Costituzione Italiana, degli artt. 36, 37 e 38 del Codice Civile, è  costituita una associazione culturale, ricreativa e sportiva fra il personale della Banca Regionale Europea S.p.A., appartenente al Gruppo bancario UBI, senza scopo di lucro e apolitica, denominata:

CIRCOLO DEL PERSONALE

DELLA BANCA REGIONALE EUROPEA.

L’associazione ha durata illimitata, ha sede legale in Cuneo, via Roma 13 e, per ragioni di natura logistica, può disporre di sedi operative dislocate nel territorio di riferimento.

Articolo 2 – Scopi dell’associazione.

L’associazione si propone di:
a)- promuovere l’utilizzo del tempo libero da parte degli associati;
b)- contribuire allo sviluppo culturale, morale ed educativo degli associati.
Per il conseguimento dei suoi scopi, l’associazione potrà:
1)- promuovere gite, escursioni e soggiorni in Italia e all’estero avvalendosi delle strutture professionali come disposto dalle leggi di volta in volta vigenti;
2)- promuovere visite guidate a: musei, gallerie d’arte, complessi monumentali, mostre fotografiche, proiezione di documentari a contenuto culturale, spettacoli teatrali, dibattiti, conferenze e qualsiasi altra iniziativa affine avente per oggetto l’arte, la cultura e le bellezze naturali dell’Italia e degli altri Paesi;
3)- promuovere attività sportive e la loro diffusione fra gli associati, coordinando la partecipazione a manifestazioni aventi anche carattere competitivo, anche mediante la creazione di apposite sezioni sportive per le quali potrà essere designato dal Consiglio Direttivo un responsabile ed un eventuale coordinatore;
4)- promuovere, attraverso la propria capacità
contrattuale, la stipula di convenzioni con aziende e privati al fine di permettere ai soci l’acquisto di beni e servizi a condizioni vantaggiose;
5)- promuovere corsi in coerenza con gli obbiettivi dell’associazione .
L’associazione inoltre può partecipare ad iniziative dell’associazionismo culturale e promuovere, direttamente o con altre associazioni e circoli aziendali e territoriali, iniziative di carattere culturale, sportivo e turistico.
Alle iniziative possono aderire di diritto i Soci ed i loro familiari e, fatta salva la precedenza di partecipazione dei medesimi, possono inoltre aderire tutti coloro che siano soci di associazioni che per statuto abbiano i medesimi scopi e finalità.

Articolo 3 – Gestione finanziaria.

Durante la vita dell’Ente gli eventuali utili ed avanzi di gestione non possono essere distribuiti, neppure in forma indiretta, ai Soci, a meno che la distribuzione non sia imposta per legge.
I proventi possono derivare esclusivamente da:
1)- quote sociali versate annualmente, nella misura e con le modalità che verranno stabilite di volta in volta dal Consiglio Direttivo;
2)- dai contributi e dalle elargizioni ad essa pervenuti da parte della Banca Regionale Europea S.p.A., compresi quelli destinati alle Sezioni Sportive come sponsorizzazioni o rimborsi, concessi senza condizioni che limitino l’autonomia della associazione;
3)- dai proventi delle iniziative di qualsiasi genere sviluppate nell’ambito dell’associazione, anche da quelle aventi natura commerciale marginale;
4)- da eventuali lasciti e donazioni e da ogni altro versamento e/o erogazione, introito e/o  sopravvenienza attiva che pervenisse all’associazione, il cui utilizzo dovrà concorrere al raggiungimento degli obbiettivi di cui all’art. 2 dello Statuto, nel rispetto degli scopi sociali fissati dal medesimo.
Le uscite sono costituite da tutte le spese che
l’associazione sostiene per la realizzazione delle attività statutarie.
L’anno sociale e l’esercizio finanziario coincidono con l’anno solare.
Entro il 31 marzo di ogni anno dovranno essere predisposti il rendiconto dell’anno precedente, con la relazione dell’attività svolta, ed il bilancio preventivo per l’anno in corso con il relativo programma di attività.

TITOLO II – I SOCI


Articolo 4 – Diritto di associazione.

Possono essere Soci:
1)- I dipendenti in servizio della Banca Regionale Europea S.p.A.;
2)- I dipendenti, già della Banca Regionale Europea SpA o di società dalla stessa controllate e/o collegate, che prestano servizio presso il gruppo UBI o presso società dallo stesso controllate e/o collegate;
3)- I dipendenti del gruppo UBI o di società dallo stesso controllate e/o collegate che prestano servizio nelle località di tradizionale insediamento della Banca Regionale Europea SpA ;
4)- Il personale della Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo;
5)- Il personale in quiescenza della Banca Regionale Europea SpA.

Articolo 5 – Ammissione all’associazione.

Per essere ammessi all’associazione gli aventi diritto devono presentare richiesta scritta ed assolvere al pagamento della quota associativa il cui ammontare è fissato annualmente dal Consiglio Direttivo.
L’ammissione è subordinata all’approvazione del Consiglio Direttivo.
E’ esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.
L’elenco dei nominativi dei Soci (Libro dei Soci) è costituito da un file di dati contenuto in supporti informatici la cui conservazione, anche in relazione al D.Lgs 196/2003 e relative disposizioni attuative (Privacy), sarà regolamentata secondo le direttive emanate nei regolamenti di attuazione del presente Statuto.

Articolo 6 – Esclusione e recesso dei Soci.

I Soci che non hanno effettuato il pagamento della quota associativa saranno segnalati dal Tesoriere al Consiglio Direttivo il quale provvederà, nella prima riunione, a decidere sull’esclusione degli stessi dall’associazione, se nel frattempo non avranno provveduto a regolarizzare la propria posizione.
Il Consiglio Direttivo può inoltre, in qualsiasi momento, sospendere o revocare l’iscrizione dei Soci qualora:
1)- il loro comportamento sia incompatibile con gli scopi dell’associazione;
2)- non ottemperino alle disposizioni del presente Statuto, ai regolamenti interni ed alle deliberazioni prese dagli organi sociali;
3)- rechino in qualunque modo danno morale e/o materiale all’associazione ed all’immagine della Banca.
Il Socio che intende recedere deve darne comunicazione scritta entro il 31 dicembre di ogni anno.
Il venire meno, a qualsiasi titolo, della qualifica di Socio comporta la contemporanea decadenza, ad ogni effetto, da qualsiasi incarico eventualmente ricoperto dal Socio all’interno dell’associazione.
La perdita della qualifica di Socio, per qualsiasi motivo avvenga, ha effetto immediato e non da’ diritto al rimborso della quota sociale eventualmente versata.

TITOLO III – GLI ORGANI SOCIALI


Articolo 7 – Enumerazione.

Gli Organi dell’associazione sono:
a)- l’Assemblea dei Soci;
b)- il Consiglio Direttivo;
c)- il Presidente
d)- il Collegio Sindacale.

Articolo 8 – L’Assemblea.

1)- L’Assemblea dei Soci è sovrana; è convocata in seduta ordinaria e straordinaria dal Consiglio Direttivo con avviso inviato agli aventi diritto almeno 15 (quindici) giorni prima della data della riunione, nonché mediante affissione, nel medesimo termine, dell’avviso predetto presso la sede sociale e le sedi operative;
2)- L’avviso deve contenere la sede, la data, l’ora e l’elenco degli argomenti da trattare;
3)- La convocazione dell’assemblea può avvenire in qualsiasi momento, ad iniziativa del Consiglio Direttivo, o su richiesta motivata di almeno un decimo dei Soci aventi diritto.

Articolo 9 – Partecipazione all’Assemblea.

1)- Hanno diritto di intervenire all’assemblea tutti i Soci in regola con le norme statutarie;
2)- Hanno diritto al voto in assemblea tutti i Soci che risultino iscritti nel Libro dei Soci da almeno tre mesi.

Articolo 10 – Costituzione dell’Assemblea.

1)- L’Assemblea può essere ordinaria e straordinaria.
2)- Le assemblee, all’inizio di ogni sessione, eleggono tra gli associati presenti, se necessario, un Presidente ed un Segretario. Il Segretario provvede a redigere i verbali delle
deliberazioni dell’assemblea. I verbali assembleari devono essere sottoscritti dal Presidente e dal Segretario e conservati presso la sede dell’associazione e sono liberamente consultabili da parte di tutti gli aventi diritto.

Articolo 11 – Attribuzioni dell’Assemblea ordinaria.

L’Assemblea ordinaria è validamente costituita, in prima convocazione, quando siano presenti almeno la metà più uno dei Soci; in seconda convocazione l’Assemblea è valida qualunque sia il numero dei Soci intervenuti e delibera con almeno la maggioranza assoluta dei presenti.
Sono compiti dell’Assemblea ordinaria:
1)- procedere all’approvazione del rendiconto consuntivo e del bilancio preventivo redatti dal Consiglio Direttivo;
2)- decidere su eventuali irregolarità riscontrate dal Collegio Sindacale;
3)- approvare le quote associative annuali, su proposta del Consiglio Direttivo;
4)- decidere su tutte le questioni iscritte all’ordine del giorno;
5)- determinare il numero dei componenti il Consiglio Direttivo tra un minimo di 5 ed un massimo di 9 ed effettuare le relative nomine;
6)- eleggere il Presidente dell’Associazione, individuandolo tra i componenti il Consiglio Direttivo;
7)- scegliere tra composizione monocratica o collegiale del Collegio Sindacale ed effettuare la/e relativa/e nomina/e;
L’Assemblea ordinaria dei Soci deve essere convocata entro il 30 aprile di ogni anno.

Articolo 12 – Attribuzioni dell’Assemblea straordinaria.

L’Assemblea straordinaria è validamente costituita, in prima convocazione, quando siano presenti almeno la metà più uno dei Soci; in seconda convocazione l’Assemblea è valida qualunque sia il numero dei Soci intervenuti e delibera con almeno la maggioranza assoluta dei presenti.
Sono compiti dell’Assemblea straordinaria:
1)- deliberarne su eventuali modifiche statutarie, a fronte della presenza di almeno i 3/4 (tre quarti) dei Soci intervenuti;
2)- decidere su tutte le questioni di carattere
straordinario che il Consiglio Direttivo o i Soci
riterranno opportuno sottoporle;
3)- deliberare lo scioglimento dell’associazione ed assumere le deliberazioni conseguenti col voto favorevole dei 3/4 (tre quarti) dei Soci intervenuti.

Articolo 13 – Il Consiglio Direttivo.

1)- Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 5 (cinque) ad un massimo di 9 (nove) membri; nel Consiglio Direttivo devono essere altresì rappresentate, con un minimo di almeno due consiglieri ciascuna, le categorie dei Soci in servizio e in quiescenza di cui all’art. 4 dello Statuto.
2)- Il Consiglio Direttivo resta in carica 4 (quattro) anni ed elegge nel suo interno un Vice Presidente, facente le funzioni del Presidente in caso di suo impedimento e/o prolungata assenza; nomina inoltre il Segretario ed il Tesoriere.
3)- Assegna le relative responsabilità ai componenti il Consiglio Direttivo in riferimento alle attività da svolgere per il perseguimento degli scopi associativi.
4)- Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno una volta ogni tre mesi su convocazione del Presidente e tutte le volte in cui vi siano argomenti rilevanti su cui deliberare, oppure su richiesta di almeno un terzo dei consiglieri.
5)- Le sedute del Consiglio Direttivo sono presiedute dal Presidente e, in sua assenza, dal Vice Presidente o dal consigliere più anziano di età.
6)- Il Consiglio Direttivo è regolarmente costituito con l’intervento della metà più uno dei suoi membri; le deliberazioni del consiglio sono valide se approvate con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti; in caso di parità di voti, prevale quello del Presidente.
7)- I Consiglieri assenti, senza giustificati motivi, a tre sedute del Consiglio Direttivo nell’anno, sono dichiarati decaduti dall’incarico. In tale caso ed in ogni altro caso di cessazione dall’incarico subentrano automaticamente, per il periodo residuo della carica, i Consiglieri che nella elezione precedente hanno ottenuto il maggior numero di voti dopo l’ultimo eletto.
All’esaurimento della graduatoria si dovrà procedere ad una elezione suppletiva per la sostituzione dei Consiglieri mancanti.

Articolo 14 – Attribuzioni del Consiglio Direttivo.

Al Consiglio Direttivo sono demandate tutte le
attribuzioni inerenti l’organizzazione e la gestione tecnico-amministrativa dell’associazione ed in particolare deve:
a)- Predisporre il rendiconto consuntivo ed il bilancio preventivo e relativa relazione sull’attività svolta effettuata e sui programmi da svolgere;
b)- Indire la convocazione della assemblea ordinaria e della assemblea straordinaria e stabilirne la data e l’ordine del giorno;
c)- Istituire sezioni o gruppi di lavoro finalizzati allo svolgimento di specifiche attività, coordinati da membri del Consiglio Direttivo;
d)- Definire i regolamenti delle sezioni e dei gruppi di lavoro in cui si articola l’associazione;
e)- Emanare e modificare i regolamenti interni e di attuazione del presente Statuto per l’ordinamento dell’attività sociale;
f)- Approvare gli eventuali programmi tecnici ed organizzativi dell’associazione;
g)- Eseguire le deliberazioni dell’Assemblea dei Soci ed esercitare tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, salvo quelli espressamente riservati ad altro Organo dalla Legge o dal presente Statuto;
h)- Decidere sulla stipula di tutti gli atti inerenti le attività dell’associazione, compresi i contratti e/o le convenzioni;
i)- Curare la gestione di tutti i beni mobili ed immobili a disposizione dell’associazione;
l)- Decidere l’ammissione o l’esclusione dei soci;
m)- Determinare l’ammontare delle quote associative annuali.
Il Segretario provvederà a redigere verbale,
sull’apposito libro, delle delibere del Consiglio Direttivo.

Articolo 15 – Il Presidente

Il Presidente ha la rappresentanza legale
dell’associazione e ad esso spetta la firma sociale, inoltre:
1)- convoca e presiede il Consiglio Direttivo;
2)- stipula gli atti inerenti all’attività dell’associazione;
3)- rappresenta l’associazione nei rapporti esterni.
In caso di suo impedimento o di prolungata assenza, le sue funzioni sono esercitate dal Vice Presidente o dal consigliere più anziano di età.

Articolo 16 – Il Collegio Sindacale.

Il Collegio Sindacale può avere composizione monocratica o collegiale e, in quest’ultimo caso, sarà composto da 3 (tre) membri effettivi e due supplenti eletti dall’Assemblea; di norma si riunisce ogni tre mesi. Il/i componente/i il Collegio Sindacale può/possono assistere alle riunioni del Consiglio Direttivo. Il Collegio Sindacale dura in carica quattro anni. Il quadriennio ha la stessa decorrenza di quello del Consiglio Direttivo. In caso di composizione collegiale, i Sindaci nominano tra i propri membri il Presidente, che convoca e presiede le riunioni.
I Sindaci assenti, senza giustificati motivi, a tre sedute del Collegio Sindacale nell’anno, sono dichiarati decaduti dall’incarico, con contestuale comunicazione al Consiglio Direttivo. In tale caso ed in ogni altro caso di cessazione dall’incarico subentrano automaticamente, per il periodo residuo della carica, i Sindaci supplenti. All’esaurimento della graduatoria si dovrà procedere ad una elezione suppletiva per la sostituzione dei Sindaci mancanti.
Il Collegio Sindacale deve:
1)- esercitare il controllo amministrativo e contabile su tutti gli atti di gestione del Circolo;
2)- accertare il rispetto dei regolamenti, delle procedure interne e delle norme statutarie e/o di legge;
3)- eseguire l’esame delle poste di bilancio di cui deve accertare la regolarità riferendo per iscritto al Consiglio Direttivo;
4)- verificare periodicamente la consistenza di cassa, l’esistenza dei valori e dei beni di proprietà sociale.

Articolo 17 – Gratuità delle cariche.

Tutte le cariche del presente Statuto si intendono prestate a titolo gratuito; tutte le prestazioni fornite dai Soci sono altresì da considerarsi gratuite.
Le modalità di  rimborso di eventuali spese (spese vive, spese utilizzo proprio automezzo, ecc.) sostenute dai soci, per conto ed in nome del Circolo dovranno essere definite dal Consiglio Direttivo

TITOLO IV – IL PATRIMONIO

Articolo 18 – Costituzione.

Il Patrimonio dell’associazione è costituito:
1)- dall’eventuale fondo cassa;
2)- dai beni mobili ed immobili di proprietà e comunque acquisiti;
3)- dalle quote associative.

TITOLO V – SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

Articolo 19 – Norme per lo scioglimento e la
liquidazione.
Lo scioglimento dell’associazione è deliberato
dall’Assemblea straordinaria con la maggioranza dei 3/4 (quattro quinti) dei Soci presenti, fosse anche in seconda convocazione.
L’Assemblea straordinaria provvederà in tal caso alla nomina di uno o più liquidatori, fissandone i poteri.

Articolo 20 – Devoluzione del patrimonio residuo.
In caso di scioglimento dell’associazione, il patrimonio sarà devoluto, secondo le disposizioni di legge, esclusivamente ad Enti che svolgono attività analoghe a quelle statutariamente previste per l’associazione o a fini di pubblica utilità (Decreto Legislativo n. 460/97).

Articolo 21 – Rinvio alle norme generali.
Per quanto non contemplato dal presente Statuto si fa rinvio alle norme di legge ed ai principi generali dell’ordinamento giuridico.

Art. 22 – Norma Transitoria
Per la prima volta, la determinazione del numero dei componenti il Consiglio Direttivo ed il Collegio Sindacale e la loro nomina vengono effettuati dai Soci in sede di atto costitutivo, al pari della nomina del Presidente e del Vice Presidente dell’Associazione, salva la possibilità di successiva cooptazione, fino ad un massimo di due componenti, da parte dello stesso Consiglio Direttivo.
Il Presidente, il Consiglio Direttivo ed il Collegio Sindacale nominati in sede di atto costitutivo durano in carica fino alle elezioni dei nuovi organi, da tenersi entro il primo semestre del 2013.